BATTIFOLLE SOLIDARIETA’ ONLUS – Allegato all’atto costitutivo del 23/2/2009

 

STATUTO 

         

Art. 1

 È costituita una associazione denominata “BATTIFOLLE SOLIDARIETA’ organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)”  .L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), ex D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

 

OGGETTO SOCIALE

 

Art. 2

 L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nell’ambito dell’assistenza sociale, della beneficenza, della tutela  promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attivita' di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, della promozione della cultura e dell’arte, e della tutela dei diritti civili.


Essa persegue i seguenti fini:

• promuovere, tutelare e valorizzare i beni e le attivita' culturali, il patrimonio artistico e storico, le tradizioni, la natura, l’ambiente, i diritti civili, gli scambi e le relazioni, commerciali, istituzionali e politiche anche tra l’Italia, i Paesi dell’UE e i Paesi stranieri nell’ambito dei processi di internazionalizzazione, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;

• promuovere ed operare per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione, anche di concerto con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunita' Europea, le organizzazioni nazionali e internazionali, governative e non governative, i Paesi stranieri e ogni qualsiasi Ente, Associazione o Societa', pubblico o privato, italiano od estero, favorendone il coordinamento, l’organizzazione e/o la partecipazione a convegni, dibattiti, seminari, manifestazioni, congressi, fiere, mostre, spettacoli, festival, rassegne, corsi, concorsi, progetti, studi, pubblicazioni, scambio di informazioni, raccolta di dati e notizie e iniziative varie nel quadro dell’attivita' di solidarieta' sociale, di sensibilizzazione e formazione, prestando particolare attenzione ai piu' deboli ed emarginati dalla societa', ai disabili, agli anziani, a coloro che si trovano in stato di abbandono ed indigenza, al recupero e valorizzazione delle tradizioni e della cultura popolare, alla scuola, al servizio delle attivita' didattiche;

• essere un organo di concertazione, di riflessione, di consultazione allo scopo di rafforzare, promuovere, tutelare e valorizzare la conoscenza dei beni e le attivita' culturali, sociali e di solidarieta', le tradizioni, la natura, l’ambiente, i diritti civili, gli scambi e le relazioni, commerciali, istituzionali e politiche, e facendo prevalere le sue caratteristiche in seno alle tematiche di interesse dell’Associazione;

• promuovere e favorire, anche in campo internazionale, l’attivita' dell’Associazione anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa e l’organizzazione e/o partecipazione a convegni, dibattiti, seminari, manifestazioni, congressi, fiere, mostre, festival, rassegne, corsi, concorsi, progetti, studi, pubblicazioni – ivi comprese quelle editoriali, sia a mezzo stampa, sia radiotelevisive, sia elettroniche, anche in campo musicale - e lo scambio di informazioni, la raccolta di dati e notizie che possano interessare l'attivita' dell’Associazione;

• svolgere attivita' di consulenza a favore dei soci;

• negoziare, stipulare e concludere pattuizioni di carattere generale interessanti l’Associazione, e qualsivoglia altro accordo collettivo generale di interesse dell’Associazione;
• l’iscrizione nella sezione dedicata di appositi albi e/o registri delle Associazioni tenuti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalla Comunita' Europea, dalle organizzazioni internazionali, dai Paesi stranieri e da ogni qualsiasi Ente o Societa', pubblico o privato, italiano od estero, per l’attivita' svolta dall’Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali;
• la partecipazione a bandi, concorsi, gare, appalti gestiti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalla Comunita' Europea, dalle organizzazioni internazionali, dai Paesi stranieri e da ogni qualsiasi Ente o Societa', pubblico o privato, italiano od estero, per l’attivita' svolta dall’ Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali;

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 3

 L'associazione ha sede in Arezzo, Frazione Battifolle, 9

 

PATRIMONIO

 

Art. 4

Il patrimonio è formato:

a)       dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

b)       dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

c)       da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

d)                 da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

  

ASSOCIATI

Art. 5

 

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

  

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

 

Art. 7

 

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente

 ASSEMBLEA

 

Art. 8

 Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- alla nomina del Consiglio Direttivo;

- alla nomina del Collegio dei Revisori;

- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;

- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso che dovrà essere affissoi presso la Sede Sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

  

AMMINISTRAZIONE

 

Art. 9

 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri. Dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

 

PRESIDENTE

Art. 10

 Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

  

BILANCIO

 

Art. 11

 

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

Art. 12

 

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

 a)       quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b)       per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

 

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

  

NORMA DI CHIUSURA

 

Art. 13

 

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

 

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