
BATTIFOLLE
SOLIDARIETA’ ONLUS – Allegato all’atto costitutivo del 23/2/2009
STATUTO
È
costituita una associazione denominata “BATTIFOLLE SOLIDARIETA’
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)”
.L'associazione assume nella
propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (in breve Onlus), ex D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che ne
costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni
comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
OGGETTO
SOCIALE
L'associazione
non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di
solidarietà sociale. Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività
nell’ambito dell’assistenza sociale, della beneficenza, della tutela
promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, della
tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attivita'
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, della
promozione della cultura e dell’arte, e della tutela dei diritti civili.
Essa persegue i seguenti fini:
• promuovere, tutelare e valorizzare i beni e le attivita' culturali, il patrimonio artistico e storico, le tradizioni, la natura, l’ambiente, i diritti civili, gli scambi e le relazioni, commerciali, istituzionali e politiche anche tra l’Italia, i Paesi dell’UE e i Paesi stranieri nell’ambito dei processi di internazionalizzazione, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
• promuovere ed operare per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione, anche di concerto con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunita' Europea, le organizzazioni nazionali e internazionali, governative e non governative, i Paesi stranieri e ogni qualsiasi Ente, Associazione o Societa', pubblico o privato, italiano od estero, favorendone il coordinamento, l’organizzazione e/o la partecipazione a convegni, dibattiti, seminari, manifestazioni, congressi, fiere, mostre, spettacoli, festival, rassegne, corsi, concorsi, progetti, studi, pubblicazioni, scambio di informazioni, raccolta di dati e notizie e iniziative varie nel quadro dell’attivita' di solidarieta' sociale, di sensibilizzazione e formazione, prestando particolare attenzione ai piu' deboli ed emarginati dalla societa', ai disabili, agli anziani, a coloro che si trovano in stato di abbandono ed indigenza, al recupero e valorizzazione delle tradizioni e della cultura popolare, alla scuola, al servizio delle attivita' didattiche;
• essere un organo di concertazione, di riflessione, di consultazione allo scopo di rafforzare, promuovere, tutelare e valorizzare la conoscenza dei beni e le attivita' culturali, sociali e di solidarieta', le tradizioni, la natura, l’ambiente, i diritti civili, gli scambi e le relazioni, commerciali, istituzionali e politiche, e facendo prevalere le sue caratteristiche in seno alle tematiche di interesse dell’Associazione;
• promuovere e favorire, anche in campo internazionale, l’attivita' dell’Associazione anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa e l’organizzazione e/o partecipazione a convegni, dibattiti, seminari, manifestazioni, congressi, fiere, mostre, festival, rassegne, corsi, concorsi, progetti, studi, pubblicazioni – ivi comprese quelle editoriali, sia a mezzo stampa, sia radiotelevisive, sia elettroniche, anche in campo musicale - e lo scambio di informazioni, la raccolta di dati e notizie che possano interessare l'attivita' dell’Associazione;
• svolgere attivita' di consulenza a favore dei soci;
• negoziare, stipulare e
concludere pattuizioni di carattere generale interessanti l’Associazione, e
qualsivoglia altro accordo collettivo generale di interesse dell’Associazione;
• l’iscrizione nella sezione dedicata di appositi albi e/o registri delle
Associazioni tenuti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni,
dalla Comunita' Europea, dalle organizzazioni internazionali, dai Paesi
stranieri e da ogni qualsiasi Ente o Societa', pubblico o privato, italiano od
estero, per l’attivita' svolta dall’Associazione per il conseguimento degli
scopi istituzionali;
• la partecipazione a bandi, concorsi, gare, appalti gestiti dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalla Comunita' Europea, dalle
organizzazioni internazionali, dai Paesi stranieri e da ogni qualsiasi Ente o
Societa', pubblico o privato, italiano od estero, per l’attivita' svolta
dall’ Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali;
È fatto
divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle
istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti
consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e
integrazioni.
L'associazione
ha sede in Arezzo, Frazione Battifolle, 9
Il
patrimonio è formato:
a)
dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che
potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento
dell'associazione;
b)
dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
c)
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d)
da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.
Possono
essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche,
associazioni e enti che ne condividono gli scopi.
Sono
associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata,
vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati
verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal
Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le
proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati
associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota
annuale di associazione.
Il
contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte e non è rivalutabile.
Tra
gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative.
È
espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
La
qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
La
esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la
mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento
di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero
qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o
alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
Tale
provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il
quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea
mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
Sono
organi dell'associazione:
-
l'assemblea dei Soci
-
il Consiglio Direttivo
-
il Presidente
ASSEMBLEA
Gli
associati formano l'assemblea.
L'assemblea
è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue
delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati
almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei
voti.
Nel
caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero
dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per
le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il
voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L'assemblea
si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in
merito:
-
all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
-
alla nomina del Consiglio Direttivo;
-
alla nomina del Collegio dei Revisori;
-
all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
-
ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
L'assemblea
è convocata mediante avviso che dovrà essere affissoi presso la Sede Sociale
almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Ogni
associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato
può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad
un voto.
Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri. Dura in
carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il
Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un
Vicepresidente.
Qualora,
durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio
Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei
membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea,
la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo
che li ha cooptati.
Il
Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli
che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del
bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione
dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il
reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di
gestione.
Il
Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni
altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione,
stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui
alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.
Il
Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre
membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti
del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui
corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto
per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
Il
Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e
organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto
all'assemblea per la sua approvazione.
Il
Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è
convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il
Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione,
mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la
convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno
due giorni prima della data prevista per la riunione.
Il
Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale
rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle
delibere del Consiglio Direttivo.
L'esercizio
si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo
sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed
il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Gli
eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.
Gli
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno
distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo
che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano
effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno
parte della medesima ed unitaria struttura.
L'associazione
si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
a)
quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b)
per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
In
caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà
devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma 190
della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge vigente al momento dello scioglimento.
Per
tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del
codice civile e alle leggi in materia.