STATUTO SOCIALE
Art. 1
E’ Costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Battifolle. L’Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L’Associazione ha sede in Arezzo – Frazione Battifolle .
L’Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l’organizzazione e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche al fine di propagandare ed incrementare l’attività sportiva in genere quale mezzo di formazione fisica e morale, occasione di socializzazione e crescita umana. In particolare, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega nazionale Dilettanti, nonché delle altre Federazioni Sportive Nazionali alle quali risulterà affiliata.
L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.
Art. 3
I Colori Sociali sono bianco e celeste.
Art. 4
L’Associazione, per l’attività sportiva calcistica, si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.
Art. 5
Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto della costituzione o della successiva adesione, dai beni mobili ed immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze del bilancio e da eventuali elargizioni di associati e terzi.
Art. 6
Le entrate sono costituite da:
a) quote associative annue e periodiche dei soci;
b) contributi ordinari e straordinari dei soci;
c) eventuali contributi del CONI, della FIGC, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché eventuali sottoscrizioni;
e) da eventuali entrate per attività e servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali;
Art.
7
L’esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio ( o rendiconto) che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità Istituzionali.
Art. 8
Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.
Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
Art. 9
Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve altresì impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile ( o annuale) di cui all’art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto.
I soci che non presenteranno per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b) del precedente art. 6.
Art. 10
Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) Soci fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all’Associazione;
b) Soci ordinari : coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva.
Tutti i soci, fondatori ed ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall’Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.
Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
Art.
11
I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 18, nonché a partecipare alla vita associativa ed alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’ Associazione come da apposito eventuale Regolamento.
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.
Art.
12
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
c) per venire meno dei requisiti dell’ammissione;
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla Legge, comunque lesivi dell’immagine e degli interessi sociali.
Le esclusioni di cui alla lettera b) e c) verranno sancite dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’assemblea all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio che dovrà essere formalmente convocato. In caso di ingiustificata assenza del socio interessato regolarmente convocato, l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.
Art.
13
Organi dell’Associazione sono:
a) Assemblea generale dei soci;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo.
Art.
14
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal presidente nella Sede dell’Associazione a mezzo comunicazione a tutti i Soci ed affissione di apposito avviso nella Sede Sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea con indicazione del giorno, dell’ora e del luogo di convocazione dell’Assemblea nonché dell’ordine del giorno.
L’Assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per:
a) deliberare sul conto rendiconto economico;
b) eleggere ogni 2 anni il Presidente, Il Consiglio Direttivo ed ogni altro organo Direttivo o Amministrativo dell’Associazione;
c) deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
d) deliberare sull’ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale e su eventuali quote straordinarie;
e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.
L’Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà piu’ uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b) sugli atti e contratti relativi ai diritti reali immobiliari;
c) sull’integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;
e) sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.
Art.
15
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando dono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei presenti.
In ogni caso per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale nonché per gli atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.
Art.
16
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile (o annuale) d’associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascuno associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.
Art.
17
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il segretario e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori nominati.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 15.
Art. 18
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione al Presidente dell’Associazione.
Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere soci effettivi dell’Associazione e quindi essere in possesso dei requisiti indicati all’articolo 8 del presente statuto;
-
non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva
riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad
un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di altri organismi sportivi
nazionali ed internazionali riconosciuti.
Il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
Art.
19
Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea ordinaria ed è composto soltando da associati.
Si compone del Presidente che è anche Presidente dell’Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio e degli altri Consiglieri eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario generale ed un Segretario Amministrativo con funzioni di Cassiere.
Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni.
Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo può procede all’integrazione che dovrà essere convalidata dalla prima Assemblea dei Soci convocata nel corso dell’esercizio.
Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire le medesime cariche sociali presso alle Società ed Associazioni Sportive nell’ambito della medesima Federazione.
La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Probiviri.
Il Componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.
Art. 20
Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o rendiconto annuale da presentare all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sportiva e amministrativa dell’Associazione e su quant’altro stabilito dallo Statuto.
Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente eletto dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.
Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale o Amministrativo, in assenza di quest’ultimi da un Segretario appositamente nominato.
Art. 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.
Cura altresì l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.
Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.
Art. 22
La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei ¾ dei presenti aventi diritto al voto.
Il Patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoga, ai sensi dell’articolo 90 comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.
Art. 23
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e trà questi e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza del Giudice di pace di Arezzo.
Art. 24
Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del C.O.N.I. e della altre Federazioni sportive alle quali aderisce l’Associazione , nonché le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.